Diritti umani: la responsabilità di proteggere il prossimo
Diritti umani: la responsabilità di proteggere il prossimo
Language: Italian
Author: Federica Russo (discover more)

Sin dalla fine della prima guerra mondiale, il dibattito politico internazionale si poneva l’obiettivo di evitare che in futuro si ripetessero eventi di tale gravità. La creazione di una comunità internazionale, che non utilizzasse il ricorso alla guerra come immediata risposta alle controversie internazionali, sembrava essere la soluzione e, anche a tale scopo, vennero fondate la Società delle Nazioni prima e l’Organizzazione delle Nazioni Unite poi.
Dopo la costituzione di tali organizzazioni venne infatti affermato un forte principio di sovranità che si componeva di due elementi fondamentali: il “principio di non ingerenza” e il “divieto della forza unilaterale”. Secondo tali principi uno Stato non può incidere deliberatamente negli affari interni o esterni di un altro Stato, né tantomeno può utilizzare la forza armata al di fuori di specifiche ipotesi previste dalla Carta ONU. La sovranità Statale e il rispetto della stessa da parte di altri Stati divenivano il fulcro di tale nuova società internazionale. Le gravi catastrofi umanitarie che si verificarono nel corso degli anni ’90 hanno costretto la comunità internazionale ad una riflessione in tale ambito.
La problematica era quella di capire se i principi di non ingerenza e di divieto di uso della forza fossero sufficienti a giustificare l’assenza di reazione da parte della comunità internazionale di fronte a gravi violazioni di diritti umani.
Durante molti anni si è sopperito a tale problema attraverso la figura dell’intervento umanitario, cioè l’intervento armato in altri Stati motivato da ragioni umanitarie, che doveva, però, essere comunque autorizzato dal Consiglio di Sicurezza ONU. Tuttavia l’intervento umanitario pone molte problematiche di compatibilità con il sistema ONU.
Numerose sono infatti le critiche dirette a contestarne l’efficacia denunciandone il pericolo di strumentalizzazione politica. Pensiamo al fatto che all’interno del Consiglio di Sicurezza che autorizza l’intervento armato vige il diritto di veto dei P5[i]. Questo diritto può paralizzare la decisione e secondo alcuni[ii] avviene spesso per interessi personali e soggettivi.
In tale dibattito internazionale si inserisce quindi, a partire dal 2000, la proposta elaborata dalla International Commission of Intervention And State Sovreignity (ICISS) di un nuovo concetto: “la responsabilità di proteggere”.
Tale proposta ha il merito incontestabile di invertire i termini di ragionamento rispetto al concetto di sovranità, aprendo una via al superamento dei problemi teorici posti dall’intervento umanitario.
Ogni Stato ha la responsabilità di proteggere la popolazione dalla violazione di diritti umani quali genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità e pulizia etnica. Si parla di “sovranità responsabile”.
Laddove lo Stato non adempia a tale responsabilità, questa ricadrà sulla comunità internazionale. In tale senso la comunità internazionale, se intervenisse, non agirebbe contro la sovranità dello Stato, ma nel rispetto e a sostegno della stessa, essendo la protezione dei diritti umani parte integrante della sovranità statale.
Il concetto di responsabilità di proteggere è stato incamerato nell’ONU attraverso l’approvazione del Documento Finale[iii] del Vertice Mondiale del 2005. È importante sottolineare che nell’integrazione alcune proposte particolarmente innovative fatte dall’ICISS verranno espunte.
Ad esempio è rimasto intatto il diritto di veto all’interno del Consiglio di Sicurezza da parte dei P5 nella votazione su ipotesi di intervento, cosa che era stata messa in discussione nel progetto iniziale dell’ICISS. Resta tuttavia la portata altamente rivoluzionaria del nuovo concetto di sovranità responsabile.
La responsabilità di proteggere si fonda su tre pilastri[iv]:
- La responsabilità primaria dello Stato: lo Stato ha la responsabilità primaria di proteggere la popolazione da genocidi, crimini di guerra, crimini contro l’umanità e pulizia etnica.
- Assistenza internazionale allo Stato: la comunità internazionale deve incoraggiare ed assistere gli stati nell’assunzione di tale responsabilità anche potenziando le capacità di prevenzione dello Stato.
- Risposta tempestiva e decisiva: la comunità internazionale ha la responsabilità di utilizzare appropriati mezzi diplomatici, umanitari ed altri per proteggere le popolazioni da questi crimini. Se uno stato fallisce manifestamente nel compito di proteggere la sua popolazione, la comunità internazionale deve essere preparata ad intraprendere azioni collettive per proteggere la popolazione stessa, in accordo con la Carta dell’ONU.
Come possiamo notare viene delineato un sistema che si fonda sulla prevenzione della violazione di diritti umani da parte dello Stato che deve essere incoraggiato e sostenuto dalla comunità internazionale (secondo pilastro). Questo è un importante elemento innovativo rispetto al concetto di intervento umanitario che invece si occupa solo del momento di reazione alla violazione dei diritti umani.
La discussione sulla responsabilità di proteggere è ancora ampia e non priva di contraddizioni, tuttavia un concetto che definisca la tutela dell’individuo come responsabilità degli Stati e punti alla creazione di un sistema di prevenzione, piuttosto che parlare solo di reazione, sancisce indubbiamente un importante passo in avanti nel percorso verso la tutela dei diritti umani.
Photo credits:
[i] I 5 Paesi membri permanenti: Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti.
[ii] P. Gargiulo (2007). Dall’intervento Umanitario alla responsabilità di proteggere: riflessioni sull’uso della forza e la tutela dei diritti umani. La Comunità Internazionale. Fasc: 4/2007: 639-669. Editoriale scientifica srl.
[iii] In particolare viene fatto riferimento ai paragrafi 138 e 139 del Documento Finale [A/RES/60/1]
[iv] I tre pilastri della responsabilità di proteggere sono stati delineati dal Segretario Generale all’Interno del rapporto “Implementing the Responsibility to Protect” del 12 gennaio 2009 [A/63/677].