Minore straniero tutelato: Italia prima in Europa?

Argomento: Tutela del Minore
di Elisabetta Canali per Alternativa Europea.
Il 26 ottobre 2016 è passato alla Camera dei Deputati in Italia il Disegno di Legge Zampa, con cui vengono introdotte importanti modifiche al sistema di accoglienza e tutela per il minore straniero che arriva solo in Italia. Ad oggi il nostro è il primo paese in Europa a dotarsi di uno strumento normativo che intende disciplinare in modo più completo l’arrivo e la permanenza dei minori stranieri non accompagnati.
Si tratta di un importante segnale di civiltà giuridica da parte del nostro Paese, oltre che un passo da tempo atteso dalle organizzazioni che si occupano di diritti umani. La situazione degli sbarchi di minori che raggiungono le coste italiane soli e senza alcun riferimento è allarmante. Secondo un comunicato stampa di Eurostat di maggio 2016, almeno 90.000 minori non accompagnati sono giunti in Europa nel corso del 2015.
Un rapporto di Save the Children dichiara che sono oltre 12.000 i minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia nel 2015. Nel solo mese di gennaio del 2016, ne sono approdati 645.
La nuova normativa si propone di assicurare una tutela effettiva al principio giuridico del “superiore interesse del minore”. Il “best interests of the child” rappresenta il principio informatore di tutta la normativa a tutela del fanciullo. Per quanto tale principio abbia ovviamente portata generale, si vuole in questa sede circoscrivere una riflessione sulla sua applicazione al contesto dei minori migranti e valutare quanto questa nuova legge ne assicuri il rispetto.
Nessuna legislazione o giurisprudenza ha fornito una definizione del concetto di “superiore interesse del minore” che abbia come fondamento canoni oggettivi. Certo è che definire l’interesse del minore necessita di una previa e motivata analisi della situazione personale in cui il fanciullo si trova a vivere. Il bambino vanta diversi interessi che possono anche configgere in alcuni casi (interesse al benessere fisico, all’integrazione sociale, allo sviluppo intellettuale, all’equilibrio psichico) e possono divergere a seconda che si prenda come momento di riferimento il presente o il futuro.
Risulta quindi implicito che tale criterio debba potersi modellare in rapporto alle concrete realtà storiche e sociali, nonché ai mutamenti culturali ed ambientali che fanno da corollario nella vita del fanciullo. Sono numerosi gli strumenti internazionali a tutela del bambino che si informano al principio del “superiore interesse del minore”, sancito in maniera formale in tutte le convenzioni e dichiarazioni dedicate al fanciullo.
L’espressione in esame si trova formulata per la prima volta nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1959. Allo stesso modo, l’art. 24, par. 2. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dichiara: “in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente”. Specificamente finalizzata alla concretizzazione dell’interesse superiore dei minori è poi la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d’Europa il 25 gennaio del 1996 (in vigore per l’Italia dal 1° novembre 2003).
Come descritto dall’art. 1, par. 2, oggetto della Convenzione è promuovere, nell’interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l’esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria.
I minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91.
La nuova proposta di legge si prefigge di tutelare il “superiore interesse del minore” mediante questi strumenti: la previsione del rimpatrio assistito; l’introduzione dei permessi di soggiorno per i minori e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o in affidamento; l’introduzione di apposite indagini familiari che facilitino il ricongiungimento familiare, l’introduzione della figura del tutore familiare ed infine l’erogazione di incentivi all’affido familiare.
Mediante tali previsioni, il DDL Zampa ha dimostrato senz’altro di accogliere e fare proprie le numerose istanze provenienti dalle organizzazioni operanti nel settore – prime fra tutte Save the Children – in merito ad una più efficace tutela dei minori migranti non accompagnati, ed evitare che i loro diritti vengano violati da disposizioni amministrative o dalle prassi.
Non risulta difficile immaginare che in questo caso l’individuazione del “best interests of the child” richiederà una più attenta analisi e valutazione di molteplici aspetti. Infatti, il minore migrante non accompagnato vive una situazione di vulnerabilità molto più grave rispetto ad un “comune” minore, dal momento che non solo è bisognoso di protezione e tutela, ma in quanto “straniero”, è destinatario di politiche e legislazioni ispirate a principi di controllo e difesa.
Questi due aspetti si pongono spesso in conflitto tra di loro. Ad oggi sono state numerose le violazioni dei diritti di questi bambini, per esempio trattenuti nei centri dedicati all’accoglienza dei migranti adulti, o vittime della pratica dei respingimenti. Un intervento integrato, che porti ad una maggiore cooperazione tra istituzioni ed enti presenti sul territorio, potrebbe condurre a modelli di tutela più idonei e rispettosi degli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali.
La gestione dell’immigrazione minorile rappresenta un problema complesso, la cui soluzione deve condurre necessariamente a trovare modelli di accoglienza più idonei rispetto a quelli adottati fino ad oggi e che prendano realmente in considerazione il “superiore interesse del fanciullo”. Il disegno di legge passato al vaglio del Senato costituisce sicuramente un grande passo in tal senso, a patto che si mantenga sempre al centro del dibattito il bambino quale vittima di situazioni di estremo disagio e vulnerabilità.
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