Carcere e diritti umani, la detenzione nell’Italia del XXI° secolo

 

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…l’interno di un carcere

“Carcere e diritti umani, la detenzione nell’Italia del XXI° secolo”

Language: Italian
Author: Federica Russo 

“Carcere e diritti umani”

Nel 2013 l’Italia venne condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) per trattamento inumano e degradante dei detenuti. Il sovraffollamento delle carceri, che all’epoca costò all’Italia una condanna «mortificante», come nelle parole dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, è tuttavia ancor presente.

Nel suo XIV rapporto, Antigone(1) registra come l’emergenza sovraffollamento sia ancora presente. In alcuni carceri i dati sono allarmanti. Il sovraffollamento nelle carceri di Como arriva al 200%, a Taranto al 190,5%. Inoltre: «Muffe e macchie di umidità sulle pareti e in particolare nei bagni e nella zona docce» sono solo alcuni dei problemi che Antigone ha rilevato in alcuni delle carceri italiane. Sono necessarie riforme strutturali. Solo per fare alcuni esempi: nel 43% delle carceri visitate risulta mancanza di acqua calda; nel 5% il WC non si trova in ambiente separato; nel 60% delle carceri visitate non è presente la doccia in cella come previsto dall’art.6 del regolamento penitenziario del 2000; circa il 20% degli istituti ha impianti di riscaldamento malfunzionanti.

Dei passi in avanti sono stati fatti però dopo la sentenza CEDU, soprattutto nel modo di concepire la vita detentiva. «Nello spirito riformatore dell’epoca, la cella doveva diventare sempre meno luogo in cui passare la giornata e sempre più spazio per il pernottamento». Si è andati, quindi, sempre più verso la diminuzione delle le ore in cui le celle sono chiuse. L’obiettivo è di dare ai detenuti maggiore autonomia e rendere la vita detentiva più simile a quella esterna, come previsto dalle regole penitenziarie europee. Tale politica, tuttavia, non si applica a tutti i detenuti e molti di loro passano ancora oggi più di 20 ore in cella.

Celle sempre più aperte, a favore della socialità

È su questa nuova linea di pensiero che da cinque anni si sta sperimentando il regime di “sorveglianza dinamica”, istituita all’indomani della Sentenza CEDU dalla circolare del DAP del 14 luglio 2013.
Prevista solo per i detenuti in media e bassa sicurezza, la sorveglianza dinamica permette ai detenuti di muoversi all’interno della propria sezione e, in alcuni casi, al di fuori di essa, per almeno 8 ore al giorno fino a un massimo di 14. Cambia anche il ruolo della polizia penitenziaria, portata sempre più ad osservare e conoscere il detenuto, piuttosto che a controllarlo staticamente.
Lo scopo principale della “sorveglianza dinamica” è rendere maggiormente dignitosa l’esecuzione della pena. Tuttavia il sistema di sorveglianza dinamica non si limita, o non si dovrebbe limitare, all’apertura delle celle, ma dovrebbe accompagnarsi a un totale ripensamento degli spazi comuni, della vita associativa tra i detenuti e del ruolo della polizia penitenziaria. Questo non è stato ancora stato possibile in tutte le carceri, e dunque si registrano risultati differenti in zone differenti. Secondo il rapporto di Antigone si è ancora in fase di adattamento e  questa nuova metodologia raccoglie in alcuni casi pareri contrari, ma:

“L’adattamento del comparto della Polizia Penitenziaria al nuovo assetto risulta per la maggior parte dei casi positivo. In generale viene infatti indicato un clima più disteso all’interno dell’istituto e una diminuzione degli eventi critici.”

La “sorveglianza dinamica” è solo un elemento di innovazione, ma è necessaria una seria riforma che ponga al centro la dignità della persona, il rispetto dei diritti dell’individuo e un percorso verso misure detentive (e non) volte al reinserimento dei detenuti nella società.

La proposta di riforma dell’ordinamento penitenziario

Una riforma dell’ordinamento penitenziario è in realtà già presente e aveva avuto, il 16 marzo 2018, il Consiglio dei Ministri aveva dato via libera. Adesso però ha altissimo rischio di arenarsi nelle frange della discussione post-elettorale, o di essere apertamente osteggiata dalle nuove maggioranze in campo, che vanno in direzione apertamente contraria. Tra i punti principali della riforma vi è l’allargamento delle misure alternative alla detenzione.

D’altronde tale strada era stata ampiamente tracciata a livello europeo con l’approvazione della risoluzione del Parlamento Europeo dell’ottobre 2017 sui sistemi carcerari e le condizioni dei detenuti, che si era espressa a favore del ricorso a misure punitive non privative della libertà, laddove utili. Questo perché si ritiene che «[…] rispetto alle misure alternative, la detenzione genera maggiori recidive in caso di pene brevi ».

Altro elemento particolarmente innovativo, e critico, della riforma è la riduzione degli automatismi esclusivi del 4bis, dando maggiore ruolo alla magistratura. Altre novità importanti riguardano il diritto alla salute. Si prevede che l’assistenza medica interna al carcere venga modulata sugli stessi parametri individuati sul piano nazionale. Inoltre il medico viene escluso dal consiglio di disciplina, permettendo così la creazione di un reale rapporto di fiducia tra medico e paziente. Ancora, viene equiparata la malattia psichica a quella fisica prevedendo una modifica del trattamento del detenuto affetto da tale patologia. Ancora, modifiche relative al numero di ore minime che i detenuti devono trascorrere all’aria aperta e al sistema di colloqui con i familiari, nonché l’inserimento di un limite massimo per l’isolamento giudiziario.

Sarebbero questi gli elementi più importanti della riforma. Una riforma che inserisce fin dall’articolo primo del suo testo, il richiamo alla dignità della persona. Una riforma sicuramente innovativa, che sarebbe però, solo un passo in avanti, ma di certo non l’ultimo, verso il rispetto pieno dei diritti dei detenuti:

«E’ sicuramente una buona notizia l’approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario. E’ un passo in avanti su temi delicati come la salute psichica, l’accesso alle misure alternative, la vita interna alle carceri, i rapporti con l’esterno, il sistema disciplinare. Purtroppo alcune norme essenziali sono rimaste al palo, come quelle sui minori o sulla sessualità». Parole di Patrizio Gonnella, Presidente di Antigone.

(1) Antigone: Associazione “per i diritti e le garanzie nel sistema penale”, che raccoglie e divulga informazioni sulla realtà carceraria avendo la possibilità di entrare nella gran parte delle carceri italiane e quindi registrare di prima mano la realtà delle carceri

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